Deposito temporaneo

Articolo 185-bis
(( (Deposito temporaneo prima della raccolta). ))

((1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero o smaltimento e’ effettuato come
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle
seguenti condizioni:


a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale
l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la
produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;


b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita’ estesa
del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare
alla raccolta puo’ essere effettuato dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita;


c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche’ per le
filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di
legge, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato
presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi
prodotti.


2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e’ effettuato alle
seguenti condizioni:


a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;


b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a
scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad
un anno;


c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;


d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e
l’etichettatura delle sostanze pericolose.


3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e’ effettuato alle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da
parte dell’autorita’ competente.))